Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3 - (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale nelle seguenti misure e secondo i seguenti criteri:

          a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o è formato da almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti di operatore disponibili, valutato per eccesso;

          b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

          c) un minorato della vista per ogni sessanta derivanti interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base a tale criterio è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

          d) un minorato della vista ogni trenta operatori di call center o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati.

      2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere apportate eventuali modificazioni alle misure indicate al comma 1».

 

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